martedì 18 ottobre 2011

Comunicato sindacale RSU Laika Caravans

Per utilizzare una felice formula già sperimentata dal "blog dello schieramento a noi avverso", riceviamo e volentieri pubblichiamo:

Tavarnelle Val di Pesa, 17 ottobre 2011
COMUNICATO SINDACALE

“Addio all’ambiente con l’alibi del lavoro”, scrive l’Assessore Regionale alla Tutela del Paesaggio in un suo articolo apparso sul Corriere Fiorentino di domenica 16 ottobre.
Ci duole apprendere che un’amministratrice della cosa pubblica abbia del lavoro, il bene pubblico oggi più importante, una così scarsa considerazione. Il lavoro, a nostro modo di vedere, non può essere considerato un alibi ma un’esigenza, anzi un’emergenza e ci fa terrore che una persona delle istituzioni possa parlarne con tanta superficialità. Siamo convinti che lei non si riferisca precisamente al “caso Laika”, ma pensiamo che anche l’enunciazione di un “principio generale” come questo possa avere un risvolto negativo sui lavoratori Laika che stanno vivendo una vicenda ai confini della realtà: la politica locale, le istituzioni, la stragrande maggioranza della cittadinanza, tutti sono favorevoli allo stabilimento Laika, e nonostante ciò c’è ancora chi, per motivi a noi ignoti, osteggia questo investimento che potrebbe dare serenità alle 249 famiglie (più le 800 dell’indotto) che traggono sostentamento grazie al lavoro in Laika e che potrebbe costituire un’opportunità di impiego unica per lo sviluppo dell’occupazione nel Chianti, un territorio che oggi registra un tasso di disoccupazione al 16%, che diventa il 29% se si parla di disoccupazione giovanile. Questo è a nostro modestissimo modo di vedere il vero pericolo che oggi corre il territorio della Val di Pesa: senza il lavoro la società si disgrega e anche il territorio subisce lo stesso destino.

Siamo convinti che l’articolo non faccia riferimento al caso Laika, enuncia un principio di più ampio respiro, anche se curiosamente appare affiancato ad un altro articolo che parla proprio di noi, scritto da un pittore che confonde il paesaggio del Chianti fiorentino con quello senese, ma tant’é. Pensiamo che l’articolo si riferisca ad altro, o che non si riferisca a casi specifici e comunque non al caso Laika…

Noi abbiamo letto con attenzione, malgrado i nostri studi limitati, le carte relative alla vicenda Laika: la deliberazione della Giunta comunale di San Casciano (la n. 131/2004) dove fra gli altri compare anche il nome di un “certo” Claudio Greppi, prima della sua conversione alla “causa ambientalista”, all'epoca assessore del Comune di San Casciano e favorevole all'insediamento di Laika al Ponterotto, ed oggi a capo dei comitati ad essa contrari, oppure la sentenza del TAR della Toscana del 23/6/2008 che bocciava senza appello il ricorso dei comitati e delle associazioni ambientaliste, ritenendolo “inammissibile ed infondato”. La sentenza del TAR recita:In particolare, la zona nella quale l'area è collocata, già classificata come zona produttiva con variante generale al PRG, poi stralciata dalla regione non per motivi di tutela ambientale ma per carenza di domanda di ulteriori aree produttive, è stata nuovamente inserita in zona produttiva. Essa si trova collocata lungo una strada di fondovalle di collegamento tra il casello della superstrada Firenze Siena ed il casello della strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, in prossimità di altre aree destinate a zona produttiva. Perciò, l'area è stata inserita dal piano strutturale tra le aree di fondovalle già interessate da interventi che ne hanno alterato e compromesso le caratteristiche originarie (cfr. delibera della Giunta comunale n. 131 del 7.6.2004). Se ne deduce che , nella fattispecie, non solo non è configurabile un bene soggetto ad una qualsiasi disciplina vincolistica o comunque connotato da particolare valore ambientale, normativamente riconosciuto, ma si tratta di un'area collocata in un contesto nel quale preesistono strutture di tipo produttivo e da tempo destinato a zona industriale e artigianale. Esclusa la sussistenza di un bene ambientale soggetto ad una qualche forma di protezione, che rilevi sotto il profilo normativo, si deve conseguentemente escludere la legittimazione delle associazioni ambientaliste, riconosciute ai sensi dell'art. 18 legge n. 349/86, ad impugnare le scelte urbanistiche riguardanti l'area in questione”.

Come si può ben vedere, nel caso Laika non sussiste una questione ambientale e vogliamo qui ribadirlo con forza e speriamo in modo definitivo. Le istituzioni pubbliche, nel caso Laika, hanno lavorato seguendo le leggi che regolano il vivere associato della nostra Repubblica. Nessuna commistione pubblico-privato, nessuna “rinuncia all’ambiente e alla salute in cambio di un salario”. Chi amministra il territorio ha operato pensando al bene del territorio, valutando sapientemente e con equilibrio le esigenze del lavoro e quelle dell’ambiente. Questo è quanto stabilito da un tribunale “in nome del Popolo Italiano” e speriamo che a nessuno venga in mente di mettere in discussione una sentenza.

Saremmo però curiosi di sapere se in questo “j’accuse” si faccia riferimento a qualche caso specifico o se invece l’accostamento al caso Laika è semplicemente il frutto di una casualità editoriale…

La RSU Laika Caravans

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